L'indennità per malattia

L’integrazione di malattia integra la retribuzione persa durante i giorni di malattia.

In base alla durata dell’evento di malattia l’integrazione sarà corrisposta nel seguente modo:

  • Per eventi pari o inferiori ai 5 giorni nessuna integrazione per i primi tre giorni (carenza);  i restanti vengono integrati al 50%.
  • Per eventi di malattia superiori ai 5 giorni vengono integrate al 100% le prime tre giornate, al 50% dal 4° al 20° giorno e al 33,33% dal 21° giorno in poi.

La predetta integrazione economica sarà corrisposta fino a un massimo di:

  • 180 giorni per operai a tempo indeterminato e determinato che abbiano lavorato almeno 150 giornate per l’anno solare (01/01 – 31/12)
  • 70 giorni per operai a tempo indeterminato e determinato che abbiano lavorato almeno 51 giornate per l’anno solare (01/01 – 31/12)

con l’esclusione delle giornate ricadenti di domenica e festività.

 

Cosa allegare per la richiesta:

Lavoratori assunti a tempo determinato:

  • il prospetto di liquidazione rilasciato dall’INPS o in alternativa certificato medico telematico;
  • l’ultima busta paga del periodo di malattia.

Lavoratori assunti a tempo indeterminato:

  • Il certificato medico telematico;
  • l’ultima busta paga del periodo di malattia.

Allegati

MODULO RICHIESTA INTEGRAZIONE MALATTIA