L'indennità per infortunio

L’indennità prevede l’integrazione fino al 100 % del salario contrattuale a partire dal giorno successivo a quello dell’evento infortunistico, escluse le domeniche e le festività.

La predetta integrazione economica sarà corrisposta fino a un massimo di

  • 180 giorni per operai a tempo indeterminato e determinato che abbiano lavorato almeno 150 giornate per l’anno solare (01/01 – 31/12)
  • 70 giorni per operai a tempo indeterminato e determinato che abbiano lavorato almeno 51 giornate per l’anno solare (01/01 – 31/12)

con l’esclusione delle giornate ricadenti di domenica e festività.

Cosa allegare per la richiesta:

  • il prospetto di liquidazione rilasciato dall’INAIL;
  • l’ultima busta paga

Allegati

MODULO RICHIESTA INTEGRAZIONE INFORTUNIO